IL RETTORE

  Vista  la  legge  9 maggio  1989,  n.  168,  ed  in particolare gli
articoli 6 e 16;
  Visto  il  decreto  rettorale 31 ottobre 1994 di approvazione dello
statuto  dell'Universita di Siena pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 275 del 24 novembre 1994 e successive modificazioni;
  Viste  le  proposte  di  modifica del predetto Statuto avanzate dal
gruppo  di lavoro costituito dal Senato accademico nella seduta del 7
giugno  1999,  e  approvate  in  linea  di massima nella seduta del 4
ottobre 1999;
  Viste  le  proposte  di  modifica  degli articoli 27, 31 e 44 dello
statuto  approvate dal senato accademico nella seduta dell'8 novembre
1999;
  Espletata  la  procedura  di  revisione prevista dall'art. 67 dello
statuto,  conclusasi  con  la  delibera  del  senato accademico del 7
febbraio 2000;
  Vista  la  nota rettorale del 21 febbraio 2000 prot. n. 3136 con la
quale, nel rispetto del disposto dell'art. 6, comma 9, della legge n.
168/1989  si  trasmettevano  al  M.U.R.S.T.  le  suddette proposte di
modifica deliberate dal senato accademico;
  Vista la nota ministeriale del 14 marzo 2000 - Prot. n. 443, con la
quale il M.U.R.S.T. comunicava di non avere osservazioni da formulare
in  merito  alle proposte di modifiche dello statuto dell'Universita'
di Siena trasmesse con la suddetta nota rettorale;
  Ritenuto  pertanto  di  procedere  alle  modifiche dello statuto di
Ateneo sopracitate;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Agli  articoli 27, 31 e 44 dello statuto dell'Universita' degli
studi di Siena sono apportate le seguenti modifiche:
    a) al  comma  2  dell'art.  27,  dopo: "sei docenti", al posto di
"quattro studenti", leggasi: "sei studenti";
    b) al  comma  3,  primo  periodo,  dell'art.  31,  dopo  "da  una
rappresentanza  dei  dottorandi", viene aggiunto il seguente periodo:
"e da una rappresentanza dei titolari di assegni di ricerca";
    c) al  comma  3  dell'art.  44,  fra:  "il  pro-rettore,"  e "del
consiglio  studentesco",  al  posto  di "un rappresentante", leggasi:
"tre rappresentanti" ore, e tre rappresentanti;
    d) al comma 3 dell'art. 44, dopo "del consiglio studentesco" sono
aggiunti  i  seguenti  tre  periodi:  Il  consiglio  studentesco puo'
chiedere  al  rettore  di  inserire all'ordine del giorno particolari
questioni  che  interessano gli studenti sulle quali non vi sia stato
in  precedenza  il  consenso unanime di tutti i componenti del senato
accademico. In tal caso, la rappresentanza studentesca partecipa alla
riunione  con  voto  deliberativo.  La  richiesta  non  puo' comunque
riguardare  argomenti  concernenti  le  persone dei docenti, salvo le
questioni  concernenti  gli  adempimenti  degli obblighi didattici la
destinazione  dei posti di ruolo, l'attribuzione dei fondi di ricerca
e,  comunque,  materie che esulano dalla didattica e dal diritto allo
studio".